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Reg.Europeo EU 333/2011

Sistema di gestione del trattamento dei rifiuti metallici

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (UE) n. 333/2011

 

Definizione del sistema di gestione della qualità ai sensi del Regolamento del Consiglio (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011
Il regolamento dell'UE stabilisce criteri più dettagliati che definiscono quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, compresi quelli in lega di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. I criteri garantiscono che i rottami ottenuti da processi di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell'industria metallurgica, siano conformi alla normativa vigente e agli standard applicabili ai prodotti, e non abbiano complessivamente impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Affinché il rottame metallico possa essere escluso dal regime della Legge sui rifiuti, il produttore / importatore deve soddisfare le seguenti condizioni:

 

A chi è destinato il sistema di gestione della qualità secondo il Regolamento del Consiglio (UE) n. 333/2011?

Il sistema è destinato a tutti i produttori/importatori di rottame di ferro, acciaio e alluminio.

Benefici del sistema di gestione della qualità secondo il Regolamento del Consiglio (UE) n. 333/2011

Norme accreditate: Reg.Europeo EU 333/2011

No.: Scopo NACE code
1 C24.1 - SIDERURGIA 24.1
2 C24.2 - FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) 24.2
3 C24.3 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO 24.3
4 C24.4 - PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 24.4
5 C24.5 - FONDERIE 24.5
6 E38.3 - RECUPERO DEI MATERIALI 38.3

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